Condizioni Generali di Contratto di Vendita di pacchetti turistici
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti
turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore
di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c)
consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO
TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e
86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo
o del programma fuori catalogo o viaggio su misura.
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89
Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L'organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art.
11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio
del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall' opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
8.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti
e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo
o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza
l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.
Il consumatore
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'
organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'
eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della
sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione(di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di
modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - il costo
di gestione pratica, le penali nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo
o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona sempre che:
a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b.
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.
I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno
informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai
regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l'attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui
il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del
Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero causata da un caso fortuito o di forza
maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì - a pena di
decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Per iscriversi ad un Viaggio Australiatour.it,
il consumatore è tenuto ad aderire alle polizze ASSISTENZA / MEDICO / BAGAGLIO, e, se non espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto. sarà altresi possibile stipulare un contratto di assistenza che copre le spese di rimpatrio in caso di
incidenti o malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell'organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi
all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99,
n. 349 G.U. numero 249 del 12/10/1999
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e
n. 6; artt. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 17; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre
2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge
n.
38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all'estero"
Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli
appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali
del passeggero.
Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel
trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro).
In
caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile
per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di
maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento
al più tardi al momento dell'accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal
potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.
Una sintesi delle principali
disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Australiatour.it
è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI
pubblicate nel presente catalogo.
Informazione ai passeggeri ai sensi del Reg. 2111/2005
Il nome del vettore che
effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005
SERVIZI TURISTICI ACQUISTATI IN LOCO
eventuali
servizi turistici acquistati in loco, escusioni etc. non espressamente compresi nel prezzo del pacchetto sono
estranee al contratto stipulato con Australiatour.it. in qualità di organizzatore pertnato Australiatour.it
non può in nessun modo essere ritenuto responsabile di tali servizi.
SCHEDA TECNICA (catalogo Australia)
Penalità di annullamento per viaggi individuali:
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali,
tariffe ad acquisto immediato, low cost e voli di linea) verranno applicate le seguenti penalità
- fino a 30 giorni
prima della partenza:
25 % della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza:
35 % della quota
di partecipazione
- da 19 a 14 giorni prima della partenza:
50 % della quota di partecipazione
- da 13 a 5 giorni
prima della partenza
75 % della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Si
precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni "di calendario";
Per determinate destinazioni, per particolari servizi,
per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire
variazioni anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100%
già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator;
tali
variazioni saranno indicati nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggio su misura o a viaggi
e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso
spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
CAMBIO APPLICATO
1 EURO = 2,05 AUD
Il presente catalogo è valido fino al 31/03/2010
Organizzazione tecnica:
Australiatour.it di Australia Corner di Marco Iappelli, via Aldo Ballarin, 19 - 00142 - Roma
- Autorizzazione Regione Lazio Provincia di Roma 373/02 del 01/10/03
Coperture assicurative professionali, fare riferimento alla scheda tecnica "ASSICURAZIONI".
Programmi realizzati in
collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e non.
I prezzi potranno subire modifiche dovute a:
- variazioni dei costi
di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o
imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo.
Quanto al costo del carburante,
per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie
Aeree.
Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo di listino verranno comunicati ai Clienti attraverso le agenzie
intermediarie.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto
e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione
dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in
rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere
il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni,
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni,
corrispondenti o preposti locali del venditore o dell'organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o
comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e
fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per
l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale.
In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Australiatour.it - by Australia Corner di Marco Iappelli - Tel. +39.06.45425802-
www.australiatour.it - info@australiatour.it
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